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Confederazione Generale Italiana del lavoro Veneto

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Riconosciuta la contribuzione figurativa dei periodi di sosta non lavorati

Il Giudice del Lavoro di Venezia ha riconosciuto il diritto di venti lavoratrici addette al servizio mensa scolastica o esecutrici scolastiche gestito da Ames s.p.a. per conto del Comune di Venezia all’accredito della contribuzione figurativa riferita ai “periodi non lavorati” (cioè da giugno a settembre di ogni anno) ai fini dell’acquisizione del futuro diritto a pensione.
Tale controversia ha avuto ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto delle lavoratrici, tutte assunte con contratto di lavoro a part time verticale ciclico, all’accredito della contribuzione dei periodi di sosta, e ciò, ai fini del diritto a pensione, in applicazione dei principi espressi dapprima dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e poi da alcune decisioni della Corte di Cassazione.
Il caso riguarda in generale tutte le lavoratrici e i lavoratori che operano alle dipendenze di aziende che svolgono attività “ciclica”, intervallata cioè da periodi di sosta necessitata dalle caratteristiche della tipologia di produzione: in tali ipotesi, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e le speciali modalità di svolgimento del rapporto di lavoro si conformano necessariamente alle caratteristiche peculiari dell’attività produttiva (ad esempio, si tratta del servizio di refezione mense scolastiche, del servizio di trasporto aereo o di attività che comunque implicano la necessità di periodi di sosta dell’attività produttiva).

Il Giudice di Venezia ha accolto il ricorso richiamando il principio di non discriminazione tra il lavoro a tempo pieno e il lavoro a tempo parziale a suo tempo espresso dalla Corte di Giustizia (sentenza del giugno 2010) e poi fatto proprio anche dalla Corte di cassazione.
La Corte di Giustizia ha dato ampio rilievo ai contenuti della direttiva 97/81/CE, di attuazione dell’Accordo quadro tra le forze sociali in tema di lavoro a tempo parziale, esprimendo la necessità:

  1. di rendere il più possibile omogenei i trattamenti delle forme di lavoro diverse dal rapporto a tempo indeterminato (rapporti a tempo determinato, a tempo parziale, lavoro stagionale,…);
  2. di favorire l’occupazione e la parità di opportunità tra donne e uomini anche attraverso un’organizzazione più flessibile del lavoro, in un quadro generale di sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale e di eliminazione delle discriminazioni incidenti sulla tutela e sulle garanzie di sicurezza sociale dei lavoratori impiegati con  queste tipologie.

Il giudizio si è reso necessario perché l’Inps, con una interpretazione alquanto restrittiva, considera quali periodi contributivi utili per la pensione solo i periodi lavorati, escludendo quelli di inattività, per così dire, forzata.
Tale decisione non è la prima emessa in favore di lavoratrici e di lavoratori, tutti patrocinati dal Patronato Inca CGIL di Mestre – Venezia e difesi in giudizio dall’avv. Marta Capuzzo dello studio legale Moro: con precedenti decisioni, il Giudice del Lavoro di Venezia ha condannato Inps ad accreditare la contribuzione figurativa dei periodi di sosta non lavorati.
Con sentenza 796/2019 il Tribunale veneziano ha condannato Inps all’accredito del medesimo beneficio in favore di un gruppo di lavoratori della Piaggio, per le stesse ragioni correlate alla sospensione della produzione durante i mesi invernali.

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