Riportiamo di seguito un quadro di sintesi degli ammortizzatori sociali in situazione di costanza di rapporto di lavoro. I provvedimenti di legge di riferimento sono sia il D.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 che la Legge 208 del 28 dicembre 2015.
Sul tema vedi anche “Ammortizzatori sociali: ecco come sono cambiati”
Fino a 5 dipendenti – Strumenti disponibili:
Cassa in deroga
– Vigente solo per il 2016;
– Durata massima tre mesi;
– Rifinanziata per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Contratti di solidarietà di tipo B
– Possibile attuarli solo fino al 30 giugno 2016;
– Gli accordi siglati prima del 15/10/15 con durata superiore al 31/12/2016 durano fino al termine previsto;
– Per accordi successivi al 15/10/15 la durata massima è al 31/12/2016.
Da 6 a 15 dipendenti – Strumenti disponibili:
Cassa in deroga
– Vigente solo per il 2016;
– Durata massima tre mesi;
– Rifinanziata per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Contratti di solidarietà di tipo B
– Possibile attuarli solo fino al 30 giugno 2016;
– Per accordi siglati prima del 15/10/15 con durata superiore al 31/12/2016 vanno fino al termine previsto;
– Per accordi successivi al 15/10/15 la durata massima è al 31/12/2016.
Assegno Ordinario
– Possibile solo se riferito ad un Fondo attivo;
– Causali uguali a quelle di CIGO, CIGS e CdS;
– Durata. Non inferiore a quella della CIG, ovvero 13 settimane, e massima come da CIG.
Assegno di Solidarietà
– Può essere erogato solo dal Fondo di Integrazione Salariale se non è operativo il Fondo di Settore. Il F.I.S. sarà attivo a seguito del D.lgs. di riferimento;
– Vigente dal 01 luglio 2016;
– Possibile solo a seguito di accordo con Contratto di Solidarietà;
– Durata massima 12 mesi in un biennio mobile.
Oltre i 15 dipendenti con Cassa Integrazione Guadagni – Strumenti disponibili:
se l’azienda fa riferimento alla CIG non può ricorre all’uso di Fondi bilaterali o del Fondo di Integrazione salariale. Possono comunque costituirsi Fondi tali da garantire solo le prestazioni di prepensionamento, integrazioni fine rapporto, Formazione e riqualificazione professionale.
Cassa Integrazione Ordinaria
– Solo per i settori individuati dalla legge. Art.10 D.lgs. 148/2015.
– A partire dal 24 settembre 2015 con durata massima di 12 mesi nel biennio;
– Causali: eventi transitori e situazioni temporanee di mercato.
Cassa Integrazione Straordinaria
– Solo per i settori individuati dalla legge. Art.20 D.lgs. 148/2015.
– A partire dal 24 settembre 2015;
– Causali: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà. Abolita dal 01/01/2016 la cessazione dell’attività;
– Durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile;
– Durata massima 12 mesi in caso di crisi aziendali. Riproponibile dopo una ripresa del lavoro pari a 2/3 del periodo già usufruito.
Contratti di Solidarietà difensivi
– Solo per i settori individuati dalla legge. Art.20 D.lgs. 148/2015
– A partire dal 24 settembre 2015;
– Durata massima di 36 mesi in un quinquennio mobile.
Oltre i 15 dipendenti senza Cassa Integrazione Guadagni – Strumenti disponibili:
per le aziende che non possono fare riferimento alla CIG si può ricorre all’uso di Fondi bilaterali o del Fondo di Integrazione salariale.
Cassa in deroga
– Vigente solo per il 2016;
– Durata massima tre mesi;
– Rifinanziata per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Contratti di solidarietà di tipo B
– Possibile attuarli solo fino al 30 giugno 2016;
– Per accordi siglati prima del 15/10/15 con durata superiore al 31/12/2016 vanno fino al termine previsto;
– Per accordi successivi al 15/10/15 la durata massima è al 31/12/2016.
Assegno Ordinario da Fondi Bilaterali
– Solo riferito ad un Fondo attivo;
– Causali uguali a quelle di CIGO, CIGS e CdS;
– Durata. Non inferiore a quella della CIG, ovvero 13 settimane, e massima come da CIG.
Assegno Ordinario da Fondi Integrazione Salariale
– Per chi già versava al Fondo Residuale è vigente da gennaio 2016. Per coloro che versano dal 2016 lo diverrà a seguito di emanazione del D.lgs.
– Causali: CIGO ad esclusione delle intemperie, CIGS solo riorganizzazione crisi;
– Durata massima 26 settimane nel biennio mobile.
Assegno di Solidarietà da Fondi Integrazione Salariale
– Vigente solo per il 2016 ma non ancora usufruibile. Lo diverrà a seguito di emanazione del D.lgs.
– Possibile solo a seguito di accordo con Contratto di Solidarietà;
– Durata massima 12 mesi in un biennio mobile.
Prestazioni aggiuntive. Fondi Bilaterali:
Da 6 a 15 dipendenti
Tali fondi possono garantire ulteriori prestazioni, in particolare legate al tema del prepensionamento per condizioni fissate dagli stessi.
È altresì possibile garantire anche prestazioni legate al sostegno del reddito e a servizi quali l’accompagnamento delle persone in uscita da un’azienda nella ricerca di nuove opportunità professionali.
Oltre i 15 dipendenti con CIG
È possibile garantire prestazioni legate al sostegno del reddito e a servizi quali l’accompagnamento delle persone in uscita da un’azienda nella ricerca di nuove opportunità professionali, così come il sostegno al prepensionamento.
È altresì possibile sostenere l’integrazione salariale e la durata delle prestazioni di CIG.
Oltre i 15 dipendenti senza CIG
È possibile garantire prestazioni legate al sostegno del reddito e a servizi quali l’accompagnamento delle persone in uscita da un’azienda nella ricerca di nuove opportunità professionali, così come il sostegno al prepensionamento.