RIFANNO I VOUCHER MA L’ALTERNATIVA AI BUONI LAVORO C’È GIÀ

RIFANNO I VOUCHER MA L’ALTERNATIVA AI BUONI LAVORO C’È GIÀ

Non è vero che i nuovi voucher saranno come un contratto di lavoro perché un contratto prevede diritti, retribuzioni adeguate alla mansione svolta ed altro: tutte cose assenti nei voucher resuscitati dal governo anche se sotto un altro nome.
Ma l’alternativa ai buoni lavoro esiste sia per le famiglie che per le imprese.

 LA CGIL HA FATTO UNA PROPOSTA PRECISA:
Per le famiglie: una carta prepagata. Senza burocrazia, di immediata riscossione per il lavoratore, con un tetto massimo di 40 giorni all’anno e retribuzione non superiore a 2.500 euro all’anno.
Per le aziende: applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che contengono le norme per gestire lavoro occasionale e prestazioni temporanee.

Vediamo alcuni esempi riferiti ai settori che hanno maggiormente utilizzato i voucher.

LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il Contratto Terziario Distribuzione e Servizi – Confcommercio e Confesercenti, stabilisce per il lavoro a tempo parziale una durata minima settimanale, mensile o annuale in rapporto al numero dei dipendenti. Sono però anche previsti rapporti di lavoro di 8 ore settimanali per il sabato e la domenica, destinati a studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altri datori di lavoratori e giovani fino a 25 anni.
Altri contratti, fra cui il Turismo e le Cooperative socio- sanitarie, prevedono una articolazione del tempo parziale orizzontale, verticale e misto, sempre definendo clausole di tutela per i lavoratori, ma ammettendo la possibilità per gli studenti di effettuare prestazioni di part-time per almeno 8 ore nel week-end.
Sempre il contratto del Turismo prevede la possibilità per gli studenti di effettuare prestazioni di part-time per almeno 8 ore nel week-end e, per le aziende definite stagionali, che l’intero organico possa essere a tempo determinato.

TEMPO DETERMINATO E LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE
Tutti i Contratti citati individuano le percentuali massime di contratti a tempo determinato e tempo determinato in somministrazione rispetto al totale degli addetti.
Nel caso del Contratto delle Cooperative socio-sanitarie, assistenziali-educative e di inserimento lavorativo, tale percentuale è fissata in un massimo del 30% e in ogni caso con l’attivazione di un minimo di 3 contratti.
Nell’ambito del Contratto Terziario distribuzione e servizi – Confcommercio i tempi determinati possono raggiungere il 20% del totale. Nel caso di aziende fino a 15 dipendenti, 4 contratti tempo determinato e 6 in somministrazione; da 16 a 30 dipendenti, 6 contratti a tempo determinato.
Il complesso delle assunzioni a tempo determinato e a tempo determinato in somministrazione non può superare il 28% annuo.
Una ulteriore specificità è prevista per le località a prevalente vocazione turistica per le quali si possono stipulare contratti a tempo determinato senza limitazioni nei periodi di stagionalità.
Nel Contratto Turismo è prevista la possibilità di assunzione -lavoro extra e di surroga- per un periodo massimo di 3 giorni per speciali eventi, quali convegni, fiere, fine settimana, periodi festivi, attività di assistenza e ricevimento arrivi/partenze.
Nel settore agricolo le imprese possono utilizzare per i loro dipendenti un contratto di lavoro “stagionale”, che prevede anche la chiamata giornaliera dell’operaio agricolo a tempo determinato, applicandogli la retribuzione prevista dal contratto nazionale e provinciale di riferimento. Si tratta di una forma che non fa scattare alcun obbligo di stabilizzazione del posto di lavoro.

VOUCHER: USCITI DALLA PORTA, RIENTRATI DALLA FINESTRA

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