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RIDER: FINALMENTE IL CONTRATTO DA DIPENDENTI

“Finalmente l’attività lavorativa dei rider ha definite tutele e diritti ed è completamente riconducibile al rapporto di lavoro subordinato”: Lo annuncia Giulia Guida, segretaria nazionale della Filt Cgil, dopo la firma di un’intesa che definisce, nell’ambito del contratto della logistica, le tutele salariali, assicurative e previdenziali per queste figure, che godranno anche dell’assistenza sanitaria integrativa e della bilateralità.

Il riconoscimento contrattuale era già previsto per i rider (i fattorini che con biciclette, scooter e motocicli portano nelle case merci acquistate per lo più online), ma adesso viene articolato per aderire alle specificità di questa condizione lavorativa.
Nel merito, il contratto prevede tutte le tutele, salariali, assicurative e previdenziali tipiche del rapporto subordinato, e quelle contrattuali.

I rider sono inquadrati con parametri retributivi creati appositamente. L’orario di lavoro è flessibile e può essere sia full time che part time, con 39 ore settimanali, distribuibili per un massimo di sei giorni a settimana, e con un minimo giornaliero di due ore e fino a un massimo di otto, con la possibilità di coniugare la distribuzione urbana delle merci con il lavoro in magazzino.
Previsti a carico delle aziende i Dpi (Dispositivi di protezione individuale), come caschi e pettorine catarifrangenti.
Infine è istituita la contrattazione di secondo livello per meglio aderire alle condizioni dei vari contesti territoriali urbani.

“Abbiamo completato il percorso iniziato con il rinnovo del contratto della logistica del 3 dicembre scorso e ora anche i rider sono tutelati”, scrivono in una nota Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. “In questi mesi – aggiungono – abbiamo valutato attentamente tutti gli elementi e le esigenze emerse dalle parti, per rappresentare al meglio la figura professionale del rider che ha sfaccettature variegate”.
Soddisfazione è espressa anche dalle associazioni datoriali, per le quali “l’articolato siglato oggi elimina una situazione che, se non disciplinata nel quadro normativo del contratto nazionale, esponeva imprese e lavoratori a situazioni ambigue e alla completa assenza di tutele”.

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