CGIL VENETO
Confederazione Generale Italiana del lavoro Veneto

Cerca
Close this search box.

FIRMATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO PER I FORESTALI VENETI

È stato sottoscritto il 24 luglio il nuovo contratto integrativo regionale per i 600 lavoratori forestali del Veneto. A firmare la bozza di intesa (che ora dovrà essere approvata dalla Giunta regionale e dalle assemblee dei lavoratori) nella sede di palazzo Balbi, sono stati Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani.
È previsto un aumento retributivo pari al 5% calcolato sulla media delle retribuzioni, si rafforzano alcune garanzie sul piano occupazionale e si introducono miglioramenti sotto vari aspetti.

“Dopo oltre due anni di trattative, caratterizzate anche da una riorganizzazione e dal passaggio di tutti i lavoratori delle ex Unità Operative del Servizio Forestale regionale in Veneto Agricoltura – scrivono in una nota le segreterie regionali di Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil – si chiude un capitolo che auspichiamo rilanci le relazioni sindacali in un’ottica di sviluppo di tutto il settore forestale in Veneto, ma anche verso la migliore tutela e manutenzione del territorio.
Questo accordo – aggiungono – ha una valenza importante in quanto avviene in un lungo periodo di assenza della contrattazione Nazionale, ferma al 2012”.
Il rinnovo ha validità biennale, fino al 31/12/2019, e decorre dal 01/01/2018.
I lavoratori forestali, addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, svolgono un lavoro importantissimo per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini.
Secondo le Segreterie Regionali di FAI, FLAI e UILA, “questo rinnovo costituisce un primo importante passo negli impegni assunti con i lavoratori a cui dovranno seguire ulteriori azioni, volte all’aumento occupazionale nel settore e parimenti ad un concreto progetto di programmazione e rilancio della tutela e della salvaguardia idrogeologica del territorio veneto”.

Questi i punti essenziali dell’intesa:

  • GARANZIE OCCUPAZIONALI: vengono confermate le garanzie per il raggiungimento delle 165 giornate annue di lavoro per gli operai stagionali.
  • RECUPERO PER MALATTIA E/O INFORTUNIO: viene normato, ai fini del raggiungimento delle garanzie occupazionali, il recupero delle giornate di malattia o infortunio superiori ai 3 giorni.
  • TURNOVER: viene rafforzato il principio con il quale, ai fini del mantenimento di una forza lavoro adeguata alle esigenze del territorio, vengono stabiliti percorsi di recepimento degli accordi territoriali basati su criteri condivisi e oggettivi ai fini del consolidamento occupazionale (passaggi a tempo indeterminato).
  • CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE: vengono meglio definite alcune figure professionali e introdotte la declaratorie per gli impiegati.
  • PREMIO CONTINUITÀ DI SERVIZIO: viene prevista una clausola di salvaguardia, su base volontaria, per gli impiegati provenienti dalla qualifica di operaio e prossimi alla maturazione del premio una tantum.
  • ORARIO DI LAVORO: passa da 90 a 60 minuti (tra andata e ritorno) il tempo oltre il quale decorre l’orario di lavoro nei trasferimenti a lunga percorrenza da e verso i cantieri.
  • LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI E REPERIBILITA’: viene aggiornato l’articolo prevedendo la figura dell’impiegato in termini di reperibilità.
  • SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO: Viene prevista la costituzione di squadre di intervento in emergenza idrogeologica e protezione civile su base volontaria.
  • FERIE/PERMESSI: Viene introdotta la facoltà di fruire le giornate di ex festività soppresse anche a gruppi di 4 ore.
  • MISSIONI E TRASFERTE: vengono normate le trasferte per i lavoratori forestali e la corresponsione dei rimborsi chilometrici entro date certe per l’utilizzo del mezzo proprio, del pasto fino a 15 euro per missioni di 8 ore e di 30 euro per missioni di almeno 12 ore.
  • QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: Viene riconosciuta la concessione di permessi retribuiti per percorsi di aggiornamento professionale o iniziative formative inerenti le proprie competenze.
  • PERMESSI STRAORDINARI PER MOTIVI PARTICOLARI: è stata chiarita la concessione di permessi retribuiti per un massimo di 5 giorni anno in caso di malattia dei figli fino agli 8 anni di età.
  • MENSA: viene stabilita nella quota di 7 euro giornaliere l’indennità sostitutiva di mancato ricovero (in busta paga) per gli operai dei cantieri dopo le 5 ore. Agli impiegati forestali è riconosciuto un buono pasto giornaliero dell’importo di 7 euro per almeno 7 ore lavorative e, con nota a verbale tra le Organizzazioni Sindacali e Regione Veneto, si salvaguardano i lavoratori a part-time e nei casi di riduzioni di orario richieste dall’organizzazione aziendale.
  • TRATTAMENTO ECONOMICO (Salario Integrativo Regionale): aumento mensile medio del 5% del SIR, con decorrenza retroattiva dal 01/01/2018.

Il testo dell’accordo

Continuando a navigare sul sito acconsenti all'uso di Cookie Tecnici che permettono di offrire la migliore esperienza di navigazione, come descritto nell'informatva sulla privacy.