CGIL VENETO
Confederazione Generale Italiana del lavoro Veneto

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VOUCHER: LE ALTERNATIVE ESISTONO GIÀ

Non è vero che con l’abolizione dei voucher non è più possibile assumere lavoratori per piccole prestazioni. Basti prendere a riferimento i Contratti per accorgersi che la flessibilità è già presente ed utilizzabile. Vediamo alcuni esempi riferiti ai settori maggiormente utilizzatori di voucher.

LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il Contratto Terziario Distribuzione e Servizi – Confcommercio e Confesercenti, stabilisce per il lavoro a tempo parziale una durata minima settimanale, mensile o annuale in rapporto al numero dei dipendenti. Sono però anche previsti rapporti di lavoro di 8 ore settimanali per il sabato e la domenica, destinati a studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altri datori di lavoratori e giovani fino a 25 anni.
Altri contratti, fra cui il Turismo e le Cooperative socio- sanitarie, prevedono una articolazione del tempo parziale orizzontale, verticale e misto, sempre definendo clausole di tutela per i lavoratori, ma ammettendo la possibilità per gli studenti di effettuare prestazioni di part-time per almeno 8 ore nel week-end.
Sempre il contratto del Turismo prevede la possibilità per gli studenti di effettuare prestazioni di part-time per almeno 8 ore nel week-end e, per le aziende definite stagionali, che l’intero organico possa essere a tempo determinato.

TEMPO DETERMINATO E LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE
Tutti i Contratti citati individuano le percentuali massime di contratti a tempo determinato e tempo determinato in somministrazione rispetto al totale degli addetti.
Nel caso del Contratto delle Cooperative socio-sanitarie, assistenziali-educative e di inserimento lavorativo, tale percentuale è fissata in un massimo del 30% e in ogni caso con l’attivazione di un minimo di 3 contratti.
Nell’ambito del Contratto Terziario distribuzione e servizi – Confcommercio i tempi determinati possono raggiungere il 20% del totale. Nel caso di aziende fino a 15 dipendenti, 4 contratti tempo determinato e 6 in somministrazione; da 16 a 30 dipendenti, 6 contratti a tempo determinato.
Il complesso delle assunzioni a tempo determinato e a tempo determinato in somministrazione non può superare il 28% annuo.
Una ulteriore specificità è prevista per le località a prevalente vocazione turistica per le quali si possono stipulare contratti a tempo determinato senza limitazioni nei periodi di stagionalità.
Nel Contratto Turismo è prevista la possibilità di assunzione -lavoro extra e di surroga- per un periodo massimo di 3 giorni per speciali eventi, quali convegni, fiere, fine settimana, periodi festivi, attività di assistenza e ricevimento arrivi/partenze.
Nel settore agricolo le imprese possono utilizzare per i loro dipendenti un contratto di lavoro “stagionale”, che prevede anche la chiamata giornaliera dell’operaio agricolo a tempo determinato, applicandogli la retribuzione prevista dal contratto nazionale e provinciale di riferimento. Si tratta di una forma che non fa scattare alcun obbligo di stabilizzazione del posto di lavoro.

LA PROPOSTA DELLA CGIL PER IL LAVORO OCCASIONALE
La CGIL, con il quesito referendario, ha proposto la cancellazione del voucher.
Nella Carta dei Diritti Universali del Lavoro, agli art. 80 e 81, prevede IL LAVORO SUBORDINATO OCCASIONALE che, pur riconoscendo al lavoratore diritti e tutele quali malattia, riposi, orari ecc., prevede la temporaneità della prestazione e una semplificazione amministrativa per il datore di lavoro.

In particolare:
Le prestazioni: 1) piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l’insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l’assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; 2) realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità.

I soggetti prestatori: studenti; inoccupati; pensionati; disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione, anche se extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Le modalità: coloro che intendono accedere al lavoro accessorio fanno esplicita richiesta agli enti preposti e vengono dotati di una tessera magnetica con un codice PIN, che permette di incassare il corrispettivo e di aprire una posizione previdenziale ed assicurativa. Chi invece ha bisogno di ricorrere a queste prestazioni può acquistare una o più schede presso le rivendite autorizzate.

I limiti: ogni singolo lavoratore può essere occupato presso lo stesso datore di lavoro, in virtù di uno o più contratti di lavoro subordinato occasionale, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 40 giorni nel corso dell’anno solare, ed i relativi compensi non possono essere superiori a € 2.500.

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