CGIL VENETO
Confederazione Generale Italiana del lavoro Veneto

Cerca
Close this search box.

BONUS BEBÈ ANCHE SENZA PERMESSI DI SOGGIORNO LUNGHI

Il bonus bebè va riconosciuto agli extracomunitari che si trovano in Italia per motivi di lavoro anche se non hanno un permesso di soggiorno di lungo periodo. Questa la sentenza del Tribunale di Padova che ha accolto il ricorso di una cittadina moldava sostenuta dalla Cgil, attraverso il Patronato Inca, a cui l’Inps aveva negato il riconoscimento dell’assegno.

Il giudice l’ha infatti ritenuto un atto discriminatorio, contrario all’articolo 12 della Direttiva europea 2011/98 che prevede parità di trattamento tra lavoratori comunitari ed extracomunitari per i settori della sicurezza sociale, in cui sono comprese le prestazioni di maternità e paternità. Ciò viene fatto prevalere sulla normativa italiana (sulla quale si era basato l’Inps) che richiede agli extracomunitari di essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, rilasciato a chi lavora regolarmente in Italia da almeno cinque anni, per avere accesso al bonus.

Ora la sentenza mette in discussione questo requisito e rappresenta un procedente che apre le porte a ricorsi analoghi.
Il bonus bebè, lo ricordiamo, è riservato a nuclei familiari con Isee inferiore a 25mila euro, non è soggetto a tassazione e prevede un contributo di 960 euro all’anno per i primi tre anni di vita del bambino (1.920 euro se l’Isee è inferiore ai 7mila euro).
Antonella Franceschin, responsabile del Patronato Inca di Padova, fa sapere che sulla stessa questione sono stati presentati altri due ricorsi a Padova, ma sottolinea anche la necessità che la legge italiana venga rivista anche alla luce di questa sentenza.

Continuando a navigare sul sito acconsenti all'uso di Cookie Tecnici che permettono di offrire la migliore esperienza di navigazione, come descritto nell'informatva sulla privacy.