CGIL VENETO
Confederazione Generale Italiana del lavoro Veneto

Cerca
Close this search box.

AVVOCATI: VIA AL DIVIETO ALLA SUBORDINAZIONE

La Consulta delle professioni della Cgil ha presentato una proposta di legge per abrogare l’incompatibilità (prevista dalla legge 247 sull’ordinamento della professione forense) tra la professione di avvocato e l’esercizio del lavoro subordinato che nei fatti promuove il “finto” lavoro autonomo, comprimendo le condizioni di lavoro di tanti giovani impiegati negli studi professionali ed obbligati a partite Iva e retribuzioni irrisorie.

L’ iniziativa, portata avanti dalle associazioni forensi e da Filcams e Nidil, punta a liberare migliaia di avvocati monocommittenti (i cosiddetti sans papier) da un limbo professionale per cui, da un lato, sono di fatto dipendenti degli studi ma con un rapporto privo dei diritti del lavoro subordinato, e, dall’altro, sono impossibilitati a beneficiare realmente dei vantaggi e delle libertà connesse alla condizione di liberi professionisti.
La proposta di legge intende affrontare questa situazione separando con una regola certa il lavoro dipendente da quello autonomo, con l’obiettivo di arrivare, se possibile, anche ad una ridefinizione dell’equo compenso per i professionisti, e restituire dignità a lavoratori privi anche dei diritti minimi garantiti da contratti di lavoro e Costituzione.
In Italia operano circa 240.000 avvocati e di questi oltre la metà (il 54,9%) è in una fascia reddituale tra zero e 20.000 euro. Per questo è importante riconoscere il lavoro subordinato e portare tanti lavoratori nella sfera della contrattazione collettiva.
La proposta fa riferimento all’attuale contratto nazionale dei dipendenti di studi professionali perché solo attraverso questo si potranno definire i parametri che in un rapporto di lavoro definiscono la subordinazione o l’autonomia di un collaboratore.

Nello specifico, l’intervento legislativo parte dalla modifica dell’articolo 19 della legge 247/2012 (‘Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense’), aggiungendo un apposito comma che recita così: “L’incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato o associazione professionale o società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell’attività svolta dall’avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense”.
“Al lavoratore – recita ancora la proposta – saranno applicate le norme del contratto collettivo nazionale di riferimento. Nel caso in cui i Ccnl applicabili al committente non contengano previsioni in materia di compenso, quest’ultimo dovrà essere comunque proporzionato alla quantità e qualità della prestazione da eseguire, avendo riguardo all’impegno temporale richiesto da essa e alla retribuzione prevista dal contratto a efficacia generale di livello nazionale applicabile al committente, con riferimento alle figure professionali di competenza ed esperienza analoga a quella del lavoratore”.

Continuando a navigare sul sito acconsenti all'uso di Cookie Tecnici che permettono di offrire la migliore esperienza di navigazione, come descritto nell'informatva sulla privacy.